In caso le condizioni economiche di un coniuge siano peggiorate e non gli consentano – anche momentaneamente – di versare l’assegno di mantenimento nella misura prevista in sede di separazione in favore del coniuge separato e dei figli, si può chiedere al Tribunale di disporne la riduzione.
Può infatti purtroppo capitare di essere messi in cassa integrazione con sensibile riduzione del reddito mensile o, peggio, di perdere il lavoro.
Il procedimento è disciplinato dall’art. 710 cpc che dispone: “Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.”
Il ricorrente dovrà dimostare di essersi dato da fare per migliorare la propria situazione economica e di non restare a subirla passivamente (es dando prova della ricerca di altro posto di lavoro, con iscrizione ad agenzie per il lavoro). Il Tribunale valuterà anche la situazione economica dell’altro coniuge, non potendo comunque azzerare il contributo economico per i figli.
Importante: se non vi è la collaborazione del coniuge beneficiario dell’assegno che accetti la riduzione momentanea del contributo mensile a proprio favore (accettazione che è bene venga messa per iscritto e firmata dall’altro coniuge) è consigliabile proporre subito il ricorso, altrimenti si resta obbligati comunque al versamento dell’intera somma prevista, nonostante non vi sia la possibilità di eseguirlo.
Infatti “In materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione”. Cassazione civile, sez. I, 11/07/2012, n. 11648