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provvedimenti in favore dei figli

In caso di domanda di separazione tra coniugi, il Tribunale dovrà decidere anche quali provvedimenti adottare per i figli, in particolare i minori. Per i genitori non sposati (e quindi per i figli naturali) i provvedimenti saranno presi qualora gli stessi non trovino un accordo e quindi uno di loro presenti ricorso al Tribunale.

La norma di riferimento che disciplina ed ispira la materia è l’art. 155 del codice civile che riconosce in primo luogo  il “diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di riceverne cura, istruzione ed educazione e di conservare rapporti significati con gli ascendenti” (nonni) e gli altri parenti.

Tali provvedimenti, in assenza di accordo tra i coniugi (o qualora tali accordi siano lesivi degli interessi e dei diritti del minore) vengono adottati dal giudice “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole”. 

I figli ed i loro interessi sono quindi al centro dell’attenzione del giudice che – in sintesi – dovrà decidere su: 

Affidamento figli: di regola l’affido è condiviso tra i genitori (che hanno – almeno in partenza, pari dignità, pari diritti e doveri), con collocazione prevalente presso uno dei genitori (normalmente quello a cui viene assegnata la casa coniugale).

 Diritto di visita: regola modalità e tempo che i figli passano con i genitori (tra genitori sensati tali previsione servono solo come limite in caso di disaccordo: nell’accordo tra le parti non lesivo degli interessi dei figli, che non devono essere spostati in continuazione come dei pacchetti) nulla vieta che di fatto le visite avvengano con modalità e tempi diversi da quelle stabilite dal giudice.

 Potestà genitoriale: è esercitata da entrambi i coniugi e prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, educazione e salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo decide il giudice. Per l’ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che tale potestà sia esercitata in modo separato (art. 155 comma 3 cod. civ.)

 Mantenimento dei figli: riguarda il contributo economico che un genitore deve versare all’altro per il mantenimento dei figli ed è stabilito in misura proporzionale al reddito e stabilisce – ove necessario la corresponsione di un assegno periodico, per realizzare il principio di proporzionalità.

Tale assegno sarà determinato tenendo in considerazione :

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

(Art. 155 comma 4 cod. civ.)

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici istat (Attenzione: anche se non è scritto nel provvedimento giudiziale ogni anno l’assegno va aumentato ed è onere del genitore che riceve tale assegno chiedere l’aumento se l’altro “per distrazione” non provvede all’aumento: se il genitore no provvede, chiedere l’intervento di un legale).

 Se le informazioni di carattere economico fornite da un genitore sono scarse, il giudice potrà disporre accertamento tramite polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (art. 155 commi 5-6 cod. civ.)

 Avv. Luigi Giordano