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Delibera al punto: "varie ed eventuali"

Delibera al punto:
“varie ed eventuali”

Il punto Varie ed Eventuali all’ordine del giorno delle assemblea di condominio serve per dare delle comunicazioni, segnalare dei problemi o introdurre temi di discussione tra i condomini.

In tale punto non si possono assumere delibere, pena la loro annullabilità che deve essere fatta valere dal condomino assente o dissenziente entro il termine perentorio di 30 giorni (dalla delibera se presente in assemblea o dalla comunicazione del verbale se assente): l’impugnazione  è un atto formale (non basta la mera raccomandata all’amministratore) da promuoversi prima con richiesta di mediazione obbligatoria avanti ad organismo abilitato  e poi mediante ricorso ex art. 1137 c.c. all’autorità giudiziaria, sempre tramite il patrocinio obbligatorio di un avvocato.

Il principio generale che viene violato è quello stabilito dall’art. 1105 3° comma c.c. che prevede:  “per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione”.

Il punto “varie ed eventuali” non contiene invece alcuna indicazione, nemmeno sommaria, di quanto viene ivi discusso e pertanto una delibera assunta in tale sede è annullabile.

Se nessuno impugnerà la delibera nel termine indicato la stessa resterà quindi valida, a meno che non sia nulla (la Corte di Cassazione con la sentenza  n. 4806 del 2005  ha indicato che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto“).

In tale caso l’impugnazione può essere promossa anche oltre il termine di 30 gg.

Con l’impugnazione potrà essere richiesta anche la sospensione della delibera impugnata nei casi in cui l’esecuzione della stessa in attesa della sentenza finale, dovesse recare grave danno o pregiudizio.

avv. Luigi Giordano