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risarcimento

danno risarcimento

Alcuni cenni pratici su cosa fare quando si resti vittima di  un incidente e si subiscano dei danni, sia materiali che per lesioni.

Chiunque (per. es. pedone, ciclista, passeggero, conducente di altro veicolo ecc.) abbia subito un danno provocato dalla circolazione di veicoli ha il diritto di richiederne il risarcimento ai  responsabili civili (conducente e proprietario del veicolo, compagnia di assicurazione).

Per vedere accolta la propria domanda il danneggiato dovrà provare questi due aspetti:

1) la responsabilità (esclusiva o in concorso) di controparte nell’aver provocato il sinistro e quindi il danno  (n.b. in caso di concorso di colpa del danneggiato, il risarcimento del danno da lui subito sarà diminuito in proporzione).

2) l’entità concreta dei  danni subiti.

Per il primo aspetto potrebbe bastare il modello Cai (Constatazione amichevole d’incidente, detto anche CID) sottoscritto dalla controparte in cui la stessa ammette la propria responsabiltà (o corresponsabilità). Ove la controparte  non intendesse fornire le proprie generalità, non volesse sottoscrivere il modulo, cercasse di alterare la situazione dei luoghi,  è bene prendere il numero di targa del veicolo responsabile del sinistro (e se possibile vedere con quale compagnia è assicurato come da tagliando esposto sul parabrezza), non spostare il veicolo (sempre che non crei pericolo per altri utenti)   e chiedere l’intervento delle autorità di Polizia o dei Carabinieri (attenzione: valutare bene tuttavia se sia il caso di chiamarli qualora si abbia a propria volta commesso qualche violazione perchè in questo caso gli accertatori potrebbero elevare contravvenzioni anche a chi li ha chiamati). Si consiglia di fare delle foto dei luoghi e dei veicoli, possibilmente prima che siano rimossi e prendere nome ed indirizzi dei testimoni.

Quanto alla prova dell’entità del danno materiale, i mezzi danneggiati (come eventuali oggetti che avessero subito danni, es. casco, telefonino, occhiali, vestiti ecc…) prima della riparazione o distruzione andranno messi a disposizione del perito dell’assicurazione o comunque della parte responsabile, perchè possa verificare il danno materiale. Anche in questo caso prima di procedere alla riparazione è bene scattare delle foto.

Per la prova del danno da lesione, è bene che ci si rechi il giorno stesso al pronto soccorso o dal proprio medico, descrivere l’accaduto ed i sintomi e farsi rilasciare un certificato. Qualora nel certificato venissero rilasciati dei giorni di prognosi, se alla loro scadenza la lesione non dovesse essere ancora guarita, si dovrà tornare dal medico che – eseguite le valutazioni del caso – rilascerà altro certificato. E’ bene che, fino a quando non si sia guariti dalle lesioni, non vi siano degli intervalli di tempo scoperti tra un certificato medico e l’altro, perchè potrebbe venire contestato il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro . Conservate tutte le ricevute delle spese sostenute (certificati, farmaci, visite, terapie ecc..)

IMPORTANTE NOVITA’: per essere sicuri che non sorgano contestazioni circa le lesioni subite si dovranno fare delle lastre o altri accetamenti strumentali che dimostrino in modo obiettivo la lesione.

Infatti l D.L. 1/2012  ha modificato l’art. 139 del codice delle assicurazioni, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”; tale decreto ha inoltre stabilito: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’ art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Per non correre in errori o omissioni e far svolgere una corretta valutazione dei danni è consigliabile rivolgersi ad un legale di fiducia: di regola lo stesso viene pagato direttamente dalla compagnia di assicurazione, senza costi aggiuntivi per il danneggiato che ha diritto ad avere un’assistenza qualificata.

Seguiranno altri post sull’argomento

avv. Luigi Giordano