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risarcimento quantificazione

Lesione danno

La quantificazione del danno richiede attenzione e competenza in quanto può comprendere numerosi e diversi elementi che vanno opportunamente considerati e valutati .

Esaminiamo in modo sintetico quelli di maggior rilievo, ricordando che questo studio offre consulenza e lettera di diffida gratuita per questa materia.

Il danno da lesione comprende sempre la cosi detta invalidità temporanea (o danno biologico temporaneo) che dura dall’evento che ha cagionato la lesione sino alla guarigione clinica (normalmente stimato in base ai giorni risultanti dalle certificazioni del pronto soccorso e del medico di base, giorni che spesso vengono tuttavia ridotti in sede di liquidazione): il valore base assegnato ad un giorno di malattia per lesioni di lieve entità  conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti è pari a E.45,70 per invalidità totale (art 139 cod assicurazioni D.Lgs 7/09/05 n.209 ed aggiornato con Decreto ministeriale 15/06/2012, G.U. 28/06/2012 n. 149) ed è indipendente da età o reddito del danneggiato (ne hanno quindi diritto tutti, anche i bambini, studenti, disoccupati e pensionati).

In tale periodo di invalidità temporanea i giorni vengono quantificati e liquidati in modo diverso: nei primi giorni infatti il dolore e l’invalidità sono maggiori rispetto agli ultimi in cui si è ormai in via di guarigione. Si avrà pertanto una liquidazione al 100% in caso di impossibilità a compiere qualsiasi attività (es quando si è ricoverati in ospedale), per passare poi a percentuali inferiori dal 75% – 50 % – 25% mano a mano che ci si avvicina alla guarigione.

La guarigione potrà essere totale e definitiva oppure presentare  postumi a carattere permanente che comportino la riduzione della capacità psico-fisica (danno biologico permanente) e/o lavorativa (che a sua volta può riguardare la capacità lavorativa generica – se riguarda tutte le attività lavorative –o specifica – si pensi alla lesione ad un dito per un pianista) e o un danno estetico (es. una cicatrice): tali postumi vanno quantificati con una visita di un medico legale e devono trovar riscontro in accertamenti strumentali (es. radiografie,  lastre).

Per le lesioni sino al 9% di danno biologico (cd micropermanenti) sono state emanate tabelle di liquidazione valide per tutta Italia come previsto dall’art 143 del codice delle assicurazioni: il valore base del primo punto di invalidità è pari a E.783,33 ed aumenta con l’aumentare dei punti (es 2 punti di invalidità sono pari a  E.1.723,33 che è più del doppio del punto base).

Tali valori diminuiscono tuttavia con l’aumento dell’età del danneggiato (la ragione è il fatto per cui un giovane ha una previsione di vita maggiore rispetto ad un anziano e quindi dovrà sopportare più a lungo gli effetti regiudizievoli della lesione).

Per le lesioni dal 10% in su (fino alle cd macrolesioni), le tabelle che vengono  utilizzate per la maggiore per la quantificazione del danno sono quelle emanate dal Tribunale di Milano: anch’esse prevedono una liquidazione progressiva per cui ogni punto è valutato di più mano a mano che la precentuale d’invalidità cresce, ed diminuzione col crescere dell’età del danneggiato.

Ulteriori voci da considerare nella quantificazione del danno sono: il danno morale, ovvero la sofferenza morale che si prova a causa delle lesioni, stimato in genere da 1/4 a 1/2 del danno biologico secondo la gravità dello stesso  (tal voce nelle micropermanenti non viene ormai più riconosciuta, essendo assorbita nella quantificazione del  danno biologico), il danno da ricovero ospedaliero e da intervento che possono essere quantificati con il danno morale e di fatto ne diventano una componente,  il danno patrimoniale vale a dire la perdita economica subita per non aver potuto lavorare nel periodo di malattia.

Nei casi più gravi vi può essere anche il danno alla vita di relazione, cioè la perdita delle possibilità di sviluppare e coltivare i comuni rapporti sociali (si pensi alle condizioni dei tetraplegici  costretti a letto tutta la vita): spesso in questi casi anche i parenti più stretti subiscono a loro volta un danno parentale ed ai loro rapporti familiari (in tal caso titolare del diritto al risarcimento è direttamente il familiare che può agire autonomamente).

Vanno poi calcolate le spese mediche sostenute e da sostenersi per le cure (es per certificati, medicine, terapie, ecc…), per l’assistenza e quelle accessorie (es i viaggi per recarsi all’ospedale  ecc.): conservate pertanto tutte le ricevute e le prescrizioni mediche.

Ricordiamo che ogni danno, prima di essere quantificato, deve essere provato e dimostrato e che il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da fatto illecito è di 5 anni mentre per quello da circolazione stradale è di 2 anni (art. 2947 cod. civ.).

Per approfondimenti o quantificazione di casi personali, contattate pure lo studio: prima consulenza e lettera di diffida gratuita.

Si vedano anche gli altri post pubblicati sull’argomento.

Avv. Luigi Giordano