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patente

Quando è possibile chiedere di svolgere i lavori di pubblica utilità come pena alternativa prevista per la guida in stato di ebbrezza?

  L’art. 186 cds al comma 9 bis disciplina  la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 54 D.lgs 274/2000 (in sostanza prestare un’attività non retribuita a favore della collettività da svogere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale).
E’ onere della parte tramite il proprio difensore fare formale richiesta al Giudice di ammessione allo svolgimento di tali lavori: tale beneficio può essere disposto una sola volta!
  A parere dello scrivente, una volta subito l’accertamento e la contestazione di guida in stato e bbrezza, qualora non si ritenga di impugnarlo per vizi procedurali o altro motivo e quindi andare a dibattimento, conviene presentare subito tale istanza in Procura, chiedendo contestualmente l’emissione del decreto penale di condanna: si potrà così avere lo sconto massimo di pena previsto dal predetto istituto (fino a 1/2.).
  Presentare l’istanza solo in sede di opposizione al decreto penale, comporterebbe invece lo sconto di pena massimo sino 1/3 della pena qualora venisse richiesto il patteggiamento.

  Tale sostituzione comporta notevoli vantaggi per l’imputato in quanto, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica, utilità il giudice con la sentenza che chiude il procedimento:
– dichiara estinto il reato;
– dimezza il periodo di sospensione della patente ;
– revoca la confisca del veicolo sequestrato !

  Si consiglia allegare all’istanza  al Giudice: a) la certificazione con cui il Comune / Ente prescelto (nb deve aver ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione a far svolgere tali lavori in sostituzione delle pene) dichiara la disponibilità a prendere in carico l’imputato, indicando altresì l’attività da fargli svolgere e gli orari; b) la certificazione dell’idoneità alla guida rilascia dalla commissione medica patenti dell’ASL (tale documento è condizione necessaria per riavere la patente al termine del periodo di sospensione: in questa fase serve tuttavia a dimostrare la buona condotta per favorire l’ammissione ai lavori di pubblica utilità).

  Non è superfluo ricordare che quando si sa che si deve guidare, meglio non bere nulla di alcolico: ho visto purtroppo molti traditi dalla dalla grappa /limocello / digestivo a fine pasto ! Fino a quando non ci si trova coinvolti direttamente, si pensa di avere una sorta di impunità.

  La legge non considera se uno si senta o meno nelle condizioni di guidare (valutazione soggettiva): valuta solo il grado alcolico rilevato, per cui anche se un soggetto regge molto bene qualche bicchiere, per la legge è considerato fuori se l’alcol supera 0,5 g/l (valutazione oggettiva). A contrario, chi non beve alcolici e con un piccolo apertivo perde già la testa, se il grado alcolico è inferiore a 0,5 g/l è cosiderato idoneo alla guida.

  Sulle pene previste per la guida in stato di ebbrezza vedere nei post del sito.

  Ulteriori precisazioni, in particolare su come procedere con la richiesta dei lavori socialmente utili, a richiesta.

avv. Luigi Giordano