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Quali pene prevede la legge in caso di accertamento di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche?

Mi è capitato di sentire varie leggende metropolitane che vanno sfatate, in particolare quella per cui il rifiut0 a sottoporsi all’accertamento comportrebbe dei vantaggi: niente di più falso, quanto tale rifiuto è punito con la sanzione più grave già prevista per chi viene scoperto col tasso alcolico più alto.

Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche sono disciplinate dall’art. 186 cds (codice della strada) comma 2, che prevede sanzioni divise in tre fasce  in relazione alla quantità di alcool accertata:
1) alcool da 0,5 a 0,8 g/l: sanzione amm.va della sospensione della patente da 3 a 6 mesi oltre al pagamento di una sanzione da 500 a 2000 euro (questa fascia è stata recentemente depenalizzata ed ora è considerata solo una violazione amministrativa. )

2) alcool da 0,81 mg/l a 1,50 g/l: reato penale ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. sanzione amm.va della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

3) alcool superiore da 1,51 g/l:  reato penale ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, sanzione amm.va accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Vi sono poi le aggravanti:
– Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
– Sanzioni raddoppiate per chi provoca un incidente stradale e patente revocata se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l (comma 2 bis).
– Ammenda aumentata da 1/3 a 1/2 quando il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7,00. (comma 2 sexies).

In caso di rifiuto dell’accertamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il conducente è punito con la pena massima, ovvero quella stabilita per chi si trovi con tasso superiore a 1,5 g/l , nonchè la ospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione (comma 7).

Per fortuna, pur a fronte di tanta severità, il legilatore ha ritenuto di introdurre una sorta di… salvagente, ovvero lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Il Lavoro di Pubblica Utilità (vd post seguente)

Ulteriori precisazioni, in particolare su come procedere con la richiesta dei lavori socialmente utili, a richiesta.

avv. Luigi Giordano