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individuazione e misura ripartizione spese per i figli

spese straordinarie figli – ripartizione

In caso di separazione o divorzio è spesso motivo di discussione tra i genitori determinare quali spese siano già comprese nell’assegno di mantenimento dei figli e quali invece debbano ritenersi straordinarie e quindi sottoposte all’obbligo di rimborso.

In primo luogo deve farsi riferimento al titolo che disciplina la separazione o il divorzio che potrebbe già indicare un elenco dettagliato delle spese rientranti nella prima o nella seconda categoria e la percentuale di ripartizone.

Ove non si trovasse all’interno di tale documento una risposta eseuriente, i Tribunali, per rendere uniforme e di immediata lettura la previsione dell’art. 337 ter cc (“Il giudice adotta i provvedimenti …. fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascun genitore  deve contribuire al mantenimento, alla cura ed all’istruzione e all’educazione dei figli”), fanno sempre più spesso riferimento a protocolli d’intesa che hanno la funzione di risolvere tale prolematica, ponendo delle regole.

Il Tribunale di Lecco allo stato utilizza il protocollo del Tribunale di Bergamo che riportiamo di seguito.

PROTOCOLLO D’INTESA SPESE STRAORDINARIE

Obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% (o diversa misura indicata nell’atto di separazione o divorzio NDR) nelle spese non coperte dall’assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

  1. a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
  2. c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

  1. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;

Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;

Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.