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Il diritto a percepire un assegno divorzile non è automatico ma deve essere provato da parte del coniuge richiedente.

I requisiti per poter ottenere l’assegno di divorzio sono stati di recente delineati dalla Corte di Cassazione che con  la sentenza 11504/17 ha ne ha precisato i requisiti a fondamento della domanda e quelli per la quantificazione della somma.

Pertanto il giudice di merito dovrà:

1 – Verificare in primo luogo il fondamento della domanda, accertando i requisiti previsti dall’art. 5 c.6 L 898/1970, e quindi se il coniuge richiedente sia privo di mezzi adeguati, o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (con riferimento all’indipendenza economica o autosufficienza economica riguardo per esempio  possesso di altri redditi, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari),  valutando le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente ed autonomo, nonchè la stabile disponibilità di un’abitazione: il tutto sulla base delle allegazioni (=prove) fornite dalla parte richiedente.

2- Superato tale scoglio, il giudice dovrà quantificare l’importo, ispirandosi al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto persona economicamente più debole (art 2 e 23 Costituz.): quindi terrà conto delle condizioni di entrambi i coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascunoo di quello comune, reddito di entrambi, valutando il tutto anche in rapporto alla durata el matrimonio.

La novità della decisione della Cassazione sta nell’aver sottolineato l’importanza dell’onere della prova.

Toccherà quindi a chi richiede l’assegno divorzile dimostrare di averne i requisiti che non possono più ritenersi pacifici ma vanno provati.

In particolare si ritiene che il richiedente dovrà provare anche l’effettiva ricerca di un’occupazione o, qualora sia invalido, di aver richiesto l’inserimento nelle categorie protette o di aver fatto domanda per percepire un’invalidità.

avv. Luigi Giordano