Qualora un inquilino non paghi il canone di affitto è possibile agire avanti al Tribunale richiedendo lo sfratto per morosità (vd articolo in questo sito).
Altra possibilità è quella di richiedere una procedura di mediazione ai sensi del D.lvo 28/2010 avanti ad un organismo abilitato (ad esempio a Lecco opera il servizio di mediazione presso la Camera di Commercio oppure l’Ordine degli Avvocati).
In tal modo è possibile richiedere un incontro di mediazione con l’inquilino in tempi più veloci rispetto a quello avanti al tribunale dove le udienze (almeno a Lecco) devono essere prenotate e vengono fissate a circa 2 mesi dalla richiesta.
Nell’incontro di mediazione sarà possibile discutere circa i motivi dellà morosità, ovvero del mancato pagamento dell’affitto e della possibilità di rientro dei canoni arretrati oppure definire in accordo la risoluzione del contratto ed i tempi di rilascio.
In caso di accordo il verbale avrà valore di titolo esecutivo che potrà essere successivamente eseguito dall’Ufficiale giudiziario qualora non venga rispettato.
Se vi è collaborazione da parte dell’inquilino la procedura di mediazione è senz’altro più rapida ed economica rispetto a quella avanti al tribunale.
Le spese di avvio per la procedura di mediazione sono: E.48,80 per l’avvio della procedura (in caso di avvio della procedura in via telematica le spese sono di E.36,60) ; in caso di adesione al primo incontro è dovuto un contributo variabile in funzione del valore della procedura (es. per cause del valore fino a E.5.000,00 il contributo è E.195,20; in caso di accordo vanno aggiunti E.73,20): si tratta di costi fissi previsti per gli organismi di mediazione.
A tali somme vanno aggiunte le competenze per il legale che deve obbligatoriamente assistere la parte da concordare.
Il consiglio è quello di agire presto prima che il debito per arretrati aumenti troppo, in quanto fino al provvedimento di risoluzione del contratto, il contribuente è tenuto a pagare le tasse sui canoni di locazione ancorchè non percepiti!
Le due procedure (avanti all’organismo di mediazione e avanti al tribunale) possono essere cumulate, iniziandole contemporaneamente: Se va in porto la mediazione, si abbandono la procedura di sfratto; se con la mediazione non si raggiunge accordo, quando si comparirà avanti al Giudice si potrà dare atto di aver già esplicitato la procedura di mediazione che, in caso di opposizione allo sfratto, si sarebbe dovuta comunque introdurre obbligatoriamente.
A disposizione per ulteriori approfondimenti
Avv. Luigi Giordano