La materia è disciplinata dall’art. 1137 cod. civ.: chiariamo subito che per impugnare una delibera occorre farlo avanti a un Giudice di Tribunale ed è quindi necessario rivolgersi ad un avvocato che dovrà predisporre il ricorso. La parte non può stare in giudizio da sola senza l’assistenza di un legale. .
Chi è legittimato a proporre ricorso? Solo i condomini assenti dalla votazione (non sono considerati assenti quelli che hanno dato delega ad altro condomino), o i dissenzienti, ovvero chi ha votato contro la delibera (o si è astenuto).
Chi ha votato favorevolmente alla delibera non può poi impugnarla: il ricorso sarebbe considerato inammissibile.
Il termine di impugnazione è di 30 gg che decorrono dalla data della delibera per coloro che erano presenti e dalla sua comunicazione per gli assenti.
Attenzione: entro tale termine va quindi depositato in Tribunale il ricorso per l’impugnazione, non basta l’invio di una raccomandata all’amministratore !
Quanto sopra vale per le delibere annullabili, ovvero contrarie alla legge o al regolamento (vizio meno grave).
Non vi è termine di impugnazione per le delibere nulle, vale a dire quelle il cui vizio è più grave ed insabile (per esempio la dleibera è priva degli elementi essenziali, incidie su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino senza suo consenso, la delibera ha oggetto impossibile o illecito, oppure è approvata a maggioranza anzichè all’unianimità ove richiesta dalla legge).
Per approfondimenti o pareri contattare lo studio.
Avv. Luigi Giordano