Come si ripartisce la pensione di reversibilità nel caso in cui, oltre al coniuge superstite, vi sia anche un ex coniuge titolare di assegno divorzile?
La ripartizione della pensione avverrà caso per caso sulla ponderazione di diversi criteri, non solo quello della durata del matrimonio, ma anche le condizioni economiche delle parti.
Come confermato dalla Cassazione, “In tema di assegno di divorzio, l’art. 9 della l. n. 898/1970, che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, deve essere interpretato nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l’assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita. La ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”. Cass. civile, sez. I, 30/06/2014, n. 14793
In caso di mancarto accordo tra le parti sulla misura di ripartizione della pensione di reversibilità, occorrerà quindi promuovere un’azione giudiziaria, avanti al tribunale.
avv. Luigi Giordano