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Dopo un incidente stradale può accadere che la compagnia assicurativa riconosca la responsabilità del proprio assicurato, o comunque proceda alla gestione del sinistro, ma formuli un’offerta che il danneggiato considera insufficiente rispetto ai danni effettivamente subiti. È una situazione diversa dal rifiuto totale del risarcimento: l’assicurazione è disponibile a pagare, ma il problema riguarda la quantificazione. La differenza può essere relativamente contenuta oppure molto significativa, soprattutto quando al danno materiale al veicolo si aggiungono lesioni personali, spese mediche, periodi di inabilità o altre conseguenze economicamente rilevanti. Ricevere una proposta non significa però essere obbligati ad accettarla né significa che l’importo determinato dalla compagnia rappresenti necessariamente la corretta quantificazione del danno.

L’offerta dell’assicurazione non chiude automaticamente il sinistro

La procedura di risarcimento RCA prevede termini entro i quali la compagnia deve formulare un’offerta oppure comunicare i motivi per i quali ritiene di non doverla formulare. In linea generale, per i danni alle cose l’offerta deve essere formulata entro 60 giorni dalla ricezione di una richiesta completa, termine che può ridursi a 30 giorni quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina e il modulo di constatazione amichevole è sottoscritto da entrambi i conducenti; per i danni alla persona il termine ordinariamente previsto è di 90 giorni. Il rispetto di questi termini riguarda tuttavia la procedura di liquidazione e non implica che il danneggiato debba condividere la valutazione economica effettuata dalla compagnia. (IVASS)

Quando arriva una proposta inferiore alle aspettative, il primo passaggio dovrebbe quindi essere capire come sia stato determinato l’importo. Limitarsi a confrontare la cifra offerta con quella che ci si aspettava di ricevere non è sufficiente: occorre verificare quali danni siano stati riconosciuti, quali siano stati esclusi o ridotti e sulla base di quali valutazioni tecniche, mediche o giuridiche la compagnia abbia effettuato la propria quantificazione.

Perché il risarcimento può risultare inferiore al danno richiesto

Le ragioni possono essere numerose. Nel caso di danni al veicolo può esserci una diversa valutazione del costo delle riparazioni, della necessità di sostituire determinati componenti, del valore del mezzo prima dell’incidente o della convenienza economica della riparazione. La compagnia può inoltre contestare alcune voci di spesa oppure ritenere che una parte dei danni riscontrati non sia causalmente riconducibile al sinistro. Nei casi in cui venga attribuito al danneggiato un concorso di responsabilità, l’importo può essere ridotto in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta.

La situazione diventa ancora più delicata quando sono presenti lesioni personali. La quantificazione dipende infatti dalla documentazione sanitaria, dalla durata dell’inabilità, dall’eventuale presenza di postumi permanenti e dalla valutazione medico-legale del danno. Una differenza anche limitata nella valutazione dei postumi può incidere in maniera significativa sull’importo complessivamente riconosciuto. Per questo motivo, quando la proposta riguarda anche un danno alla persona, è particolarmente importante verificare che il quadro clinico sia stato correttamente documentato e che la valutazione sia avvenuta quando le condizioni del danneggiato erano sufficientemente stabilizzate.

Accettare subito l’offerta può avere conseguenze importanti

Quando viene proposta una somma, è essenziale verificare attentamente il contenuto della comunicazione e degli eventuali documenti che vengono richiesti in firma. Una definizione transattiva accompagnata da una quietanza liberatoria può avere effetti sulla possibilità di avanzare successivamente ulteriori pretese relative allo stesso sinistro. Per questa ragione non è prudente sottoscrivere automaticamente una dichiarazione di accettazione soltanto perché si desidera ottenere rapidamente il pagamento.

La situazione è diversa quando la somma viene corrisposta senza che il danneggiato abbia accettato l’offerta. La disciplina del risarcimento RCA contempla infatti l’ipotesi in cui il pagamento venga effettuato anche quando il danneggiato comunichi di non accettare la proposta o non faccia pervenire una risposta: in tale situazione la somma corrisposta viene imputata alla liquidazione definitiva del danno. In termini pratici, ricevere una somma e accettare definitivamente la quantificazione proposta non sono necessariamente la stessa cosa. Proprio per questo occorre valutare attentamente la documentazione che accompagna l’offerta e il pagamento prima di sottoscrivere dichiarazioni aventi carattere liberatorio. (IVASS)

Come capire se il risarcimento proposto è realmente troppo basso

La valutazione deve partire dalla documentazione. Per i danni materiali possono essere rilevanti il preventivo della carrozzeria, le fatture delle riparazioni, le fotografie del mezzo, la relazione del perito e la documentazione relativa al valore del veicolo. IVASS ricorda inoltre che il danneggiato può rivolgersi a una carrozzeria di propria fiducia e, rispettando le condizioni previste dalla normativa, ottenere l’integrale risarcimento della riparazione documentata. (IVASS)

Per i danni alla persona occorre invece esaminare l’intero percorso sanitario: referti del pronto soccorso, esami diagnostici, visite specialistiche, terapie, certificazioni, spese mediche ed eventuale valutazione medico-legale. È possibile che la divergenza con la compagnia non riguardi l’esistenza della lesione, ma la sua durata, l’incidenza dei postumi o il collegamento causale tra determinate conseguenze e l’incidente. Una corretta valutazione richiede quindi di confrontare gli elementi utilizzati dalla compagnia con quelli risultanti dalla documentazione disponibile.

Anche il concorso di colpa può ridurre sensibilmente l’offerta

Un’offerta apparentemente bassa può dipendere non dalla valutazione del danno, ma dalla ricostruzione della responsabilità. Se la compagnia ritiene che il danneggiato abbia contribuito alla produzione dell’incidente, può applicare una riduzione proporzionale. Un danno quantificato correttamente in 10.000 euro, ad esempio, può determinare un’offerta sensibilmente inferiore se viene attribuita al danneggiato una percentuale di responsabilità.

In questo caso la contestazione deve riguardare innanzitutto la dinamica del sinistro. Verbali delle autorità, fotografie, posizione dei veicoli, dichiarazioni testimoniali, registrazioni e altri elementi disponibili possono assumere un ruolo decisivo. Prima di contestare soltanto la cifra finale è quindi necessario comprendere se la differenza derivi dalla quantificazione delle singole voci di danno oppure dalla percentuale di responsabilità attribuita.

È possibile chiedere di conoscere gli atti della pratica

Il danneggiato dispone, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa, di un diritto di accesso agli atti relativi alla gestione del sinistro. Questo può essere particolarmente utile quando non siano chiare le ragioni che hanno condotto la compagnia a formulare una determinata proposta. L’accesso può consentire di comprendere meglio gli elementi utilizzati nella gestione della pratica e di verificare su quali presupposti sia stata effettuata la liquidazione. IVASS indica che la richiesta può essere presentata una volta conclusa la trattazione del sinistro secondo le condizioni previste dalla disciplina sull’accesso agli atti. (IVASS)

Conoscere il percorso attraverso il quale la compagnia è arrivata a una determinata cifra permette di impostare una contestazione più precisa. Una richiesta generica di aumentare il risarcimento ha infatti un’efficacia molto diversa rispetto a una contestazione che individui puntualmente le voci non riconosciute, gli errori nella valutazione tecnica, la diversa quantificazione medico-legale o gli elementi utilizzati per attribuire un eventuale concorso di responsabilità.

Come contestare un’offerta ritenuta insufficiente

Se dalla verifica emerge che l’importo proposto non appare adeguato, il danneggiato può contestare la quantificazione indicando le ragioni della propria posizione e producendo la documentazione che la sostiene. La contestazione dovrebbe essere il più possibile specifica: non basta affermare che l’offerta è troppo bassa, ma è opportuno indicare quali voci di danno non siano state riconosciute o siano state quantificate in maniera ritenuta non corretta.

A seconda della natura del danno può essere utile disporre di una valutazione tecnica o medico-legale indipendente. Nei sinistri più complessi il confronto può riguardare contemporaneamente la dinamica dell’incidente, la percentuale di responsabilità, l’entità dei danni materiali e la quantificazione delle lesioni. In queste situazioni una corretta impostazione della richiesta può evitare che la discussione si concentri esclusivamente sulla cifra finale senza affrontare le ragioni che hanno determinato la differenza.

Reclamo, conciliazione e altri strumenti di tutela

Quando il problema riguarda il comportamento dell’impresa o la gestione della pratica, il danneggiato può presentare un reclamo alla compagnia secondo le procedure previste. IVASS indica inoltre che, in caso di controversia sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni e quando la richiesta di risarcimento non supera 15.000 euro, può essere utilizzata la procedura di Conciliazione Paritetica, che consente di tentare una soluzione della controversia senza ricorrere direttamente al giudice. (IVASS)

La scelta dello strumento da utilizzare dipende però dal tipo di contestazione. Un reclamo relativo a ritardi o irregolarità nella gestione della pratica non equivale a una valutazione giudiziale sull’esatto ammontare del danno. Quando permane una controversia sul diritto al risarcimento o sulla sua quantificazione possono quindi diventare rilevanti gli ulteriori strumenti stragiudiziali e giudiziali previsti dall’ordinamento, da valutare sulla base delle caratteristiche del caso concreto.

Quando può essere utile una valutazione legale

Non ogni differenza tra la richiesta del danneggiato e l’offerta della compagnia richiede necessariamente un contenzioso. In alcuni casi la distanza può dipendere da documentazione incompleta o da una voce di danno che può essere chiarita attraverso un’integrazione. In altri, però, la differenza può essere consistente e derivare da questioni tecniche o giuridiche più complesse: attribuzione del concorso di colpa, mancato riconoscimento di alcune conseguenze del sinistro, valutazione dei postumi, contestazione del nesso causale o sottostima dei danni materiali.

Prima di accettare definitivamente una proposta può quindi essere opportuno verificare non soltanto quanto la compagnia intenda pagare, ma soprattutto quale sarebbe una corretta quantificazione complessiva del danno sulla base degli elementi disponibili. Solo attraverso questo confronto è possibile stabilire se la differenza sia giustificata oppure se esistano elementi concreti per chiedere una diversa liquidazione.

Un’offerta non deve essere valutata soltanto per il suo importo

Quando si riceve una proposta di risarcimento, la domanda non dovrebbe essere semplicemente se la cifra sembri alta o bassa. Occorre comprendere quali danni siano stati riconosciuti, quali esclusi, quale responsabilità sia stata attribuita alle parti e quali valutazioni siano state utilizzate per determinare l’importo. È inoltre essenziale distinguere il pagamento di una somma dall’accettazione definitiva della liquidazione e prestare particolare attenzione prima di sottoscrivere quietanze o accordi che possano definire il sinistro.

Una proposta assicurativa può rappresentare la corretta liquidazione del danno oppure può risultare insufficiente rispetto alle conseguenze effettivamente subite. Stabilire quale delle due situazioni ricorra richiede un esame della documentazione e delle circostanze concrete. Quando la differenza è significativa, verificare la quantificazione prima di definire definitivamente la pratica può evitare che un risarcimento inizialmente accettato come soluzione rapida si riveli successivamente inadeguato rispetto al danno realmente subito.

 

Avvertenza

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza legale né possono sostituire l’esame del singolo caso concreto. La congruità di un’offerta risarcitoria, gli effetti dell’eventuale accettazione o sottoscrizione di una quietanza, la responsabilità nel sinistro e la risarcibilità delle singole voci di danno devono essere valutati sulla base della normativa vigente, della documentazione disponibile e delle specifiche circostanze del caso.