Come si valuta la responsabilità dei conducenti in caso di tamponamento?
In tema di circolazione di veicoli il principio generale che regola la responsabilità in caso di incidente è quello previsto dall’art. 2054 II comma cod. civ. che prevede: Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .
Tale norma prevede dunque un’ipotesi di presunzione di par responsabilità dei conducenti, cd presunzione legale relativa, in quanto ammette la prova contraria da parte di chi intenda avvalersene.
Ci son tuttavia circostanze in cui tale presunzione non opera in quanto superata dall’applicazione di altre norme.
Tra queste vi è l’art. 149 CDS che regola la “Distanza di sicurezza tra veicoli” prevedendo: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna infatti che nell’ipotesi di tamponamento tra veicoli la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 è superata per omesso rispetto della distanza di sicurezza imposta dall’art. 149 C.d.S., comma 1, da parte del tamponante.
Per cui su quest’ultimo viene a formarsi una sfavorevole presunzione de facto ed al medesimo grava l’onere di fornire la prova liberatoria, cioè di dimostrare che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (tra molte: Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193, Cass. civile, sez. III, 21/04/2016, n. 8051)
Tra le prove liberatorie sono state riconosciute il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884; Cass. sez. 3, 19 dicembre 2006 n. 27134; Cass. sez. 3, 7 aprile 1997 n. 2980).
Un motivo in più per tenere sempre la distanza di sicurezza.
Avv. Luigi Giordano