Il pignoramento dello stipendio del debitore è un mezzo di esecuzione che garantisce il recupero del credito in quanto il pagamento avviene mediante trattenuta effettuata alla fonte: è quindi il datore di lavoro (che in questa sede è denominato “terzo pignorato”) a versare la quota pignorata direttamente sulle coordinate Iban indicate dal creditore.
Può essere richiesto quando il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo che gli riconosca il diritto di riceversi il pagamento di una somma di denaro (ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato provvisoriamente esecutivo, un assegno o una cambiale protestati).
La procedura è disciplinata dagli artt. 543 e ss del codice di procedura civile e va seguita necessariamente da un legale.
Dopo aver precettato il titolo (vale a dire aver notificato al debitore l’atto di precetto con cui viene a lui intimato il pagamento del credito portato dal titolo), in assenza di pagamento nel termine di 10 giorni, il creditore può far notificare tramite ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento presso terzi, contenente l’invito al datore di lavoro a presentarsi in tribunale (quello della sede del datore) per dichiarare al giudice se il debitore sia proprio dipendente, che qualifica rivesta, quale stipendio percepisca e se vi siano altri pignoramenti o trattenute in corso (art. 545 cpc).
Qualora la dichiarazione sia positiva (vale a dire il datore confermi il rapporto di lavoro) il Giudice assegnerà al creditore procedente una somma fino a 1/5 dello stipendio netto (o 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) oltre alle spese legali per la procedura esecutiva che quindi vengono poste a carico del debitore, da versare mensilmente sino alla soddisfazione del credito.
Tale procedura è consigliata in quanto consente al creditore di ricevere i pagamenti direttamente dal datore di lavoro che non potrà esimersi dai versamenti in quanto dal giorno del pignoramento lo stesso è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (previsti dagli artt 388 e 388 bis cp e punibili a querela di parte): le altre procedure esecutive mobiliari (es il pignoramento del divano, dei mobili o del televisore..) sono lunghe e di esito incerto, mentre l’esecuzione su un immobile (es. appartamento di proprietà) è molto lunga (occorrono di solito alcuni anni) e soprattutto assai costosa (è quindi consigliabile se il credito è rilevante).
Il pignoramento di una quota dello stipendio, benchè fastidioso perchè riduce… il netto pecepito in busta paga, consente in sostanza al debitore di pagare… a rate debiti che potrebbe non essere in grado di pagare in unica soluzione: può anche decidere di licenziarsi ma con i tempi che corrono potrebbe non essere una soluzione azzeccata, se poi non si trova più un altro posto e comunque, qualora fosse assunto presso altro datore, il creditore può notificargli un nuovo atto di pignoramento (una volta mi è capitato di seguire un debitore che aveva cambiato quattro posti di lavoro pensando di farla franca).
Costi: come già riferito, che in caso di procedura con esito positivo, le spese di esecuzione vengono poste a totale carico del debitore; se invece vi è incertezza sul rapporto di lavoro, una volta notificato l’atto di pignoramento al presunto datore, è bene contattarlo per conoscere in anticipo la dichiarazione che questi andrà a rendere al Giudice: se sarà negativa si può decidere di non iscrivere a ruolola procedura, evitando ulteriori costi e le spese per l’atto di pignoramento possono contenersi in 200-300 euro (si possono concordare prima con il legale).
Se si ritiene che la dichiarazione negativa del datore di lavoro non sia veritiera, si potrà procedere e chiedere il giudizio di accertamento (artr. 548 – 549 cpc).
Importante: il datore di lavoro da quando riceve il pignoramento è obbligato a cominciare ad effettuare la trattenuta mensile sullo stipendio: per cui, anche se l’udienza con cui il giudice di fatto assegnerà la quota dello stipendio al creditore si terrà a distanza di tempo dalla notifica del pignoramento, dopo aver ricevuto l’ordinanza di assegnazione, il datore dovrà effettuare un versamento cumulativo delle trattenute maturate sino a quel momento (nei limiti ovviamente della quota e della somma assegnata).
Avv. Luigi Giordano