Riduzione del pignoramento di Equitalia fino alla quota di 1/10° dello stipendio: è possibile?
La risposta è si.
Col Governo Monti non solo lacrime e sangue, ma anche qualche buona notizia per coloro che si trovano in difficoltà e che abbiano subito o che stiano per subire, un pignoramento da parte di Equitalia o di altra agenzia incaricata della riscossione delle imposte.
Tralasciando la diffoltà di leggere ed orientarsi in una legge fatta da continui richiami ad altre leggi ed altre modifiche (!!!!), l’art. 3 comma 5 della L. 44/12 che ha convertito in legge il D.L. 2/3/12 n.16 ha introdotto l’art. 72 ter L. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – titolo primo: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE) testualmente dispone:
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Il pignoramento di 1/5° dello stipendio già eseguito dal concessionario ed ancora in corso di esecuzione è quindi da considerarsi illegittimo per la misura eccedente quanto sopra esposto.
Per un assistito il cui stipendio non superava e.2.500,00 è stata richiesta in via breve ad Equitalia la riduzione del pignoramento da 1/5° (misura in corso al momento della proposizione dell’istanza) a 1/10° : il concessionario ha aderito spontaneamente a tale istanza senza che sia stato necessario proporre la domanda per via giudiziale !
Da valutare se lo stesso trattamento possa riguardare tali trattenute sulle pensioni: logica, buon senso ed interpretazione costituzionalmente orientata (non essendo giusto trattare i pensionati in modo diverso dai lavoratori) riterrebbero la norma estensibile anche a tale categoria che di solito si trova per giunta in situazioni di maggiori difficoltà.
Per chi si trova quindi nella situazione di aver subito o stare per subire un pignoramento dello stipendio da parte di Equitalia, ed abbia uno stipendio non superiore a €.2.500,00 o ad €.5000.00 consiglio di far valere subito le proprie ragioni.
avv. Luigi Giordano