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Il danno parentale è il danno per la sofferenza psichica che viene riconosciuto ai familiari di un soggetto rimasto vittima di fatto illecito costituente reato: i casi più frequenti sono i risarcimenti ai parenti stretti delle vittime della strada.

In caso di morte di un congiunto i criteri di liquidazione di riferimento sono quelli previsti dal Tribunale di Milano e prevedono:

a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio:        da E.163.999 a E.327.999,00

a favore del figlio per morte di un genitore                       da E.163.999 a E.327.999,00

a favore del coniuge (non separato) o del convivente       da E.163.999 a E.327.999,00

a favore del fratello per la morte di un fratello                  da E.23.740 a E.142.420,00

a favore del nonno per la morte di un nipote                              da E.23.740 a E.142.420,00

Come si vede vi è molto margine tra il minimo ed il massimo: il risarcimento andrà quindi calibrato caso per caso, secondo vari elementi quali per esempio, l’età del deceduto e quella dei superstiti, la sopravvivenza di altri figli, la coabitazione ecc..

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il danno parentale anche ai parenti di un soggetto che ha subito lesioni personali a causa di fatto illecito.

Perchè ricorra quest’ultimo è tuttavia necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827) o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell’attore allegare e provare. Tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cass. 25729/2014).

Avv. Luigi Giordano