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Installare telecamere in condominio è oggi una prassi sempre più diffusa, spesso motivata da esigenze di sicurezza o per prevenire atti vandalici. Tuttavia, l’uso della videosorveglianza in ambito condominiale deve sempre rispettare precisi limiti normativi, a tutela del diritto alla privacy dei condomini e dei soggetti che transitano nelle aree comuni. Vediamo insieme cosa prevede la legge italiana e quali accorgimenti adottare per non incorrere in violazioni.

Cosa dice la normativa
Il riferimento principale è il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che disciplina il trattamento dei dati personali in tutta l’Unione Europea. In ambito italiano, è rilevante anche il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018), che stabilisce criteri specifici per l’installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza nei condomini.

La videosorveglianza condominiale, infatti, comporta la raccolta e la conservazione di immagini che possono identificare persone, e quindi rappresenta a tutti gli effetti un trattamento di dati personali.

Quando è consentita la videosorveglianza in condominio

Per installare telecamere nelle parti comuni del condominio (androne, scale, cortile, garage ecc.), è necessario:

  • ottenere il via libera dell’assemblea condominiale, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1122-ter del Codice Civile);

  • limitare la registrazione esclusivamente alle aree comuni, evitando inquadrature su spazi privati, vie pubbliche o altri edifici;

  • predisporre un’informativa chiara e visibile (es. cartello) con tutte le informazioni richieste dal GDPR (finalità, titolare del trattamento, durata delle registrazioni, diritti degli interessati).

Chi può accedere alle immagini
Il soggetto designato come titolare del trattamento (di norma, l’amministratore di condominio) è l’unico autorizzato ad accedere ai filmati registrati, che devono essere conservati per un periodo non superiore a 72 ore, salvo particolari esigenze o eventi straordinari.

Le immagini possono essere visionate solo in caso di eventi specifici (es. furti, danneggiamenti) e solo per gli scopi indicati nell’informativa. Non è consentito l’uso per finalità di controllo dei condomini o dei dipendenti.

Telecamere installate dai singoli condomini
Se un condomino intende installare una telecamera esclusivamente per la protezione della propria proprietà privata, può farlo senza bisogno di autorizzazione condominiale, ma a condizione che:

  • l’angolo visuale non inquadri spazi comuni o proprietà altrui;

  • la telecamera non sia utilizzata per finalità di sorveglianza generica o controllo degli altri condomini.

In caso contrario, si potrebbe configurare una violazione del diritto alla privacy e si rischia l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali.

Il ruolo del Garante e le sanzioni
Il Garante Privacy può intervenire a seguito di segnalazioni o ispezioni, imponendo la rimozione dei dispositivi irregolari e sanzioni amministrative anche molto elevate, soprattutto se il trattamento avviene in assenza di informativa, di base giuridica o in maniera sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate.

Consigli pratici per amministratori e condomini

  • Verificare sempre la presenza di una delibera assembleare valida prima dell’installazione;

  • Affidarsi a professionisti per la progettazione dell’impianto, in modo da rispettare i limiti di legge;

  • Nominare per iscritto un responsabile del trattamento, se l’impianto è gestito da un soggetto esterno (es. società di vigilanza);

  • Assicurarsi che la conservazione delle immagini sia conforme ai limiti temporali previsti.

La videosorveglianza può essere uno strumento utile per aumentare la sicurezza in condominio, ma va gestita con attenzione e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Una consulenza legale preventiva consente di evitare contestazioni, garantendo un uso corretto ed equilibrato della tecnologia.

 

Disclaimer
I contenuti di questo articolo hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per situazioni specifiche si raccomanda di rivolgersi direttamente a un professionista qualificato.