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Quando un figlio causa un danno, chi risponde? Ecco cosa prevede il nostro ordinamento in caso di responsabilità civile dei minori.

Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, può accadere che un minore – talvolta anche in modo del tutto inconsapevole – provochi un danno a terzi: un oggetto rotto, un compagno ferito durante un gioco violento, un danno a una vettura, un commento offensivo pubblicato online. In questi casi, sorge spontanea la domanda: chi è civilmente responsabile? È il minore stesso o i suoi genitori? E se il danno è stato causato a scuola, chi risponde?

Il nostro ordinamento offre una disciplina chiara ma articolata, che punta a bilanciare la tutela delle vittime con la protezione della minorità.

La regola generale: responsabilità dei genitori
L’articolo 2048 del Codice Civile stabilisce che i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) sono responsabili dei danni cagionati dai figli minorenni, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Questo principio si basa sull’idea che i genitori abbiano un obbligo di vigilanza, educazione e controllo sui propri figli.

La responsabilità è quindi presunta, ma non automatica: per essere esonerati, i genitori devono provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella pratica, questa prova è tutt’altro che semplice.

Minore capace o incapace di intendere e volere
Un’altra distinzione importante riguarda la capacità del minore: se il minore ha meno di 14 anni, si presume non imputabile penalmente, ma in sede civile può comunque essere ritenuto responsabile, soprattutto se ha agito con dolo (cioè volontariamente). Tuttavia, la responsabilità civile diretta del minore è spesso residuale rispetto a quella dei genitori o delle altre figure responsabili.

Se il minore ha compiuto 14 anni, si inizia a valutare più concretamente la sua capacità di comprendere il disvalore dell’atto e di prevederne le conseguenze.

Danni causati a scuola o in altre strutture
Quando il fatto dannoso si verifica durante l’orario scolastico o comunque mentre il minore è affidato a terzi (es. centri estivi, associazioni sportive), entra in gioco l’art. 2048 c.c. anche nei confronti degli insegnanti e precettori. In tal caso, la responsabilità ricade su chi aveva il dovere di vigilanza nel momento in cui il danno è stato causato.

Attenzione però: anche in questo caso, la scuola o l’educatore potrà essere esonerato solo se dimostra di aver esercitato la vigilanza in modo diligente, o che il danno è avvenuto per caso fortuito o per comportamento imprevedibile del minore.

Cosa succede in caso di genitori separati?
La responsabilità ricade in via generale su entrambi i genitori, salvo casi specifici in cui la potestà sia esercitata da uno solo. Anche in caso di affidamento condiviso, i giudici tendono a riconoscere la corresponsabilità di entrambi, a meno che non sia dimostrato che solo uno dei due fosse concretamente tenuto alla vigilanza in quel momento.

Il risarcimento: come funziona?
Il danneggiato ha diritto a un risarcimento integrale del danno, che può essere richiesto direttamente ai genitori, alla scuola (se ne sussistono i presupposti) o, in certi casi, anche al minore stesso se maggiorenne o dotato di mezzi propri.

La richiesta va formalizzata tramite una lettera di messa in mora o, se necessario, con un’azione civile in tribunale. Spesso è opportuno cercare un accordo bonario, anche attraverso l’assicurazione per la responsabilità civile, se presente.

Responsabilità e uso dei social media
Un tema sempre più attuale riguarda i danni causati online da minori, come cyberbullismo, insulti sui social, diffusione di immagini non autorizzate. Anche in questi casi, i genitori rispondono civilmente se non hanno vigilato adeguatamente sull’attività digitale del figlio, un ambito in cui la giurisprudenza sta evolvendo rapidamente.

Quando un minore causa un danno, la legge prevede una tutela forte per la vittima, affiancata però dal principio secondo cui i genitori – o chi ne ha la custodia – devono assumersi l’onere di vigilanza. In caso di controversie, è sempre opportuno rivolgersi a un avvocato per valutare le circostanze concrete e individuare il corretto soggetto responsabile.


Disclaimer:
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale e non possono sostituire il parere di un professionista. Per situazioni specifiche, ti invitiamo a contattare lo Studio Legale Giordano per una consulenza personalizzata.