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Cosa prevede la legge per tutelare le unioni civili e le convivenze di fatto?

Negli ultimi anni, la struttura della famiglia tradizionale è stata affiancata da nuove forme di convivenza affettiva, come le coppie di fatto e le unioni non matrimoniali. Secondo i dati ISTAT, sono in costante aumento le coppie che scelgono di vivere insieme senza sposarsi, sia eterosessuali che omosessuali. In questo contesto, il contratto di convivenza rappresenta uno strumento giuridico importante per regolare in modo chiaro e sicuro i rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi.

Cosa si intende per contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza è un accordo scritto con cui due persone maggiorenni che convivono stabilmente e in modo continuativo possono regolare gli aspetti patrimoniali e organizzativi della loro vita comune. È stato introdotto con la Legge Cirinnà (L. 76/2016), che ha riconosciuto giuridicamente le convivenze di fatto tra due persone non unite da matrimonio né da unione civile.

Attenzione: non è necessario essere iscritti nello stesso stato di famiglia, ma è essenziale che la convivenza sia stabile, duratura e basata su un legame affettivo.

Chi può stipularlo?
Possono stipulare un contratto di convivenza:

  • Persone maggiorenni, italiane o straniere, non legate da vincoli matrimoniali o di unione civile;

  • Persone che convivono abitualmente e in modo continuativo;

  • Persone che non siano parenti o affini in linea retta o collaterale fino al secondo grado.

Cosa può contenere il contratto di convivenza?

Il contratto può regolare diversi aspetti della vita in comune, tra cui:

  • Modalità di contribuzione alle spese comuni;

  • Scelte relative alla residenza e al domicilio;

  • Criteri di divisione dei beni acquistati durante la convivenza;

  • Regole in caso di cessazione della convivenza, ad esempio chi continuerà ad abitare nella casa comune;

  • Assistenza reciproca in caso di malattia o bisogno, compresa la designazione come rappresentante per decisioni sanitarie o patrimoniali.

Il contratto non può contenere disposizioni sull’affidamento dei figli o su obblighi di natura strettamente personale, come la fedeltà o la durata della convivenza, che rimangono estranei alla regolazione giuridica.

Forma e validità del contratto

Per essere valido, il contratto di convivenza:

  • Deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato;

  • Deve essere registrato all’anagrafe del comune di residenza, con conseguente annotazione nello stato di famiglia dei conviventi.

In mancanza di questi requisiti formali, il contratto non ha valore legale.

Modifica e scioglimento
Il contratto può essere modificato o sciolto in qualsiasi momento:

  • Per accordo comune tra i conviventi;

  • Per decisione unilaterale di una delle parti, notificata all’altra con atto scritto;

  • In caso di morte di uno dei conviventi;

  • In caso di cessazione della convivenza.

Lo scioglimento produce effetti giuridici solo dopo la comunicazione al comune.

Quali sono i vantaggi?

Sottoscrivere un contratto di convivenza permette di:

  • Prevenire contenziosi in caso di separazione;

  • Tutelare economicamente il partner più debole;

  • Dare certezza ai reciproci impegni patrimoniali;

  • Formalizzare la volontà di assistenza reciproca, anche in ambito sanitario.

In assenza di contratto, i conviventi non godono automaticamente di tutti i diritti previsti per i coniugi, con il rischio di trovarsi in situazioni giuridiche ambigue o sfavorevoli in caso di malattia, decesso o rottura del rapporto.

Il contratto di convivenza rappresenta una forma moderna e flessibile per tutelare le coppie non sposate, evitando incertezze e conflitti. Non è un atto romantico, ma un gesto di responsabilità e consapevolezza giuridica. Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia è il modo migliore per redigere un contratto valido, completo e personalizzato sulle reali esigenze della coppia.


Disclaimer:
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale e non possono sostituire il parere di un professionista. Per situazioni specifiche, ti invitiamo a contattare lo Studio Legale Giordano per una consulenza personalizzata.