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Lo smart working – o lavoro agile – è entrato stabilmente nella vita di milioni di lavoratori italiani, soprattutto dopo la pandemia. Molte aziende hanno scelto di mantenerlo come modalità flessibile, sia a tempo pieno sia in forma ibrida, alternando giorni a casa e giorni in ufficio. Accanto ai vantaggi in termini di conciliazione dei tempi di vita e riduzione degli spostamenti, emergono però nuove domande di natura giuridica: cosa succede se un lavoratore si infortuna mentre lavora da casa? E se l’incidente avviene in un luogo diverso dal domicilio? Quali sono i limiti della tutela assicurativa?

Il quadro normativo: cosa prevede la legge sul lavoro agile
Il riferimento principale è la Legge n. 81/2017, che ha introdotto il lavoro agile in Italia. La norma chiarisce che si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, non di un nuovo tipo di contratto. L’attività può essere svolta in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, con l’ausilio di strumenti tecnologici e nel rispetto degli accordi individuali sottoscritti tra datore di lavoro e dipendente.

L’articolo 23 della legge stabilisce un principio cardine: al lavoratore agile spettano le stesse tutele in materia di sicurezza e salute previste per i colleghi che operano in sede. Questo significa che, a prescindere dal luogo in cui viene svolta la prestazione, il lavoratore ha diritto alla copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali riconosciuta dall’INAIL.

Infortunio in smart working: il concetto di “occasione di lavoro”
La giurisprudenza e la prassi INAIL hanno chiarito che l’infortunio in smart working è indennizzabile se avviene “in occasione di lavoro”. Ciò implica la sussistenza di un nesso causale tra l’attività svolta e l’evento dannoso.

Alcuni esempi concreti:

  • una caduta in casa mentre ci si reca a prendere un documento o uno strumento utile per il lavoro;

  • dolori muscolo-scheletrici dovuti a posture scorrette e prolungate davanti al PC;

  • un infortunio durante una call di lavoro, magari causato dallo spostamento per collegarsi meglio alla rete.

Diverso è il caso di un incidente avvenuto per attività del tutto estranee al lavoro (ad esempio, cucinare o fare le pulizie durante l’orario lavorativo): in queste ipotesi l’INAIL non riconosce la copertura, perché manca il legame con la prestazione.

L’infortunio in itinere: estensione della tutela
Un tema molto discusso riguarda gli spostamenti. L’art. 23, comma 3, della Legge 81/2017 riconosce la tutela anche per gli infortuni in itinere, cioè quelli che avvengono nel tragitto tra casa e luogo di lavoro. Nel caso dello smart working, la norma precisa che l’assicurazione copre anche i tragitti casa – luogo prescelto per la prestazione, purché “ragionevoli” e giustificati da esigenze lavorative o di conciliazione.

Un esempio tipico: un lavoratore che si reca in un coworking vicino casa e subisce un incidente stradale. Oppure chi accompagna i figli a scuola, prima di iniziare l’attività lavorativa da remoto: in questi casi, se dimostrato il collegamento con le esigenze di lavoro e di vita familiare, la tutela opera.

Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
La particolarità dello smart working è che il datore di lavoro non ha pieno controllo sull’ambiente in cui il dipendente svolge la propria attività. Nonostante questo, la responsabilità di garantire la salute e la sicurezza resta in capo all’azienda.

In particolare, il datore di lavoro deve:

  • consegnare al lavoratore un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati allo smart working;

  • fornire strumenti adeguati (computer, software, accessi sicuri alla rete aziendale);

  • raccomandare regole di ergonomia e buone pratiche (ad esempio pause periodiche, corretta illuminazione, seduta adeguata).

Non si tratta di controlli diretti, ma di un’attività di prevenzione che responsabilizza sia il datore di lavoro sia il dipendente.

Il ruolo del lavoratore: diligenza e collaborazione
Anche il lavoratore ha precisi doveri. Non può pretendere tutela se non adotta comportamenti diligenti e se ignora le istruzioni ricevute. Deve organizzare il proprio spazio in modo sicuro, utilizzare le attrezzature fornite in maniera corretta e segnalare eventuali criticità.

La collaborazione è essenziale: la normativa sullo smart working si fonda proprio su un rapporto di fiducia e responsabilizzazione reciproca tra azienda e dipendente.

Procedure da seguire in caso di infortunio da remoto
Se si verifica un infortunio mentre si lavora da casa o da altro luogo:

  1. il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro, descrivendo con precisione le circostanze;

  2. rivolgersi al medico per ottenere il certificato di infortunio;

  3. il datore di lavoro provvede a inoltrare la denuncia all’INAIL entro i termini di legge.

La tempestività è fondamentale: un ritardo nella segnalazione può portare a contestazioni o addirittura al diniego di copertura.

Giurisprudenza e casi pratici
Negli ultimi anni non sono mancati casi portati all’attenzione dei tribunali. Ad esempio, è stato riconosciuto l’infortunio sul lavoro a un dipendente in smart working che aveva subito una caduta domestica durante una pausa per recarsi in cucina a bere un bicchiere d’acqua. Il giudice ha ritenuto che il gesto fosse funzionale al proseguimento dell’attività lavorativa e dunque coperto dall’assicurazione.

Allo stesso tempo, altre pronunce hanno escluso il risarcimento in presenza di attività completamente estranee, come lo svolgimento di hobby o faccende personali durante l’orario di lavoro.

Prospettive future: verso una regolamentazione più chiara
Il tema degli infortuni in smart working è destinato a restare attuale. Le nuove modalità di lavoro flessibile richiedono infatti una continua evoluzione normativa. Già oggi si discute della necessità di regolamentare meglio aspetti come:

  • i limiti temporali della prestazione (per evitare rischi di burnout);

  • l’obbligo per le aziende di fornire attrezzature ergonomiche certificate;

  • la definizione più precisa del concetto di infortunio in itinere in contesto di lavoro agile.

Lo smart working ha cambiato radicalmente il rapporto tra vita privata e professionale. Se da un lato offre opportunità di autonomia e benessere, dall’altro introduce nuove forme di rischio che non possono essere trascurate. La legge italiana garantisce al lavoratore agile la stessa tutela prevista per il lavoro tradizionale, ma la sua applicazione pratica richiede attenzione, collaborazione e responsabilità da entrambe le parti.

Per i lavoratori, conoscere i propri diritti significa poter affrontare con maggiore serenità eventuali incidenti. Per i datori di lavoro, aggiornare le politiche di sicurezza è un passo necessario per ridurre i rischi legali e tutelare davvero chi lavora.