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Forma testamento

Testamento

Il testamento è l’atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 cod. civ). E’ importante sottolineare che l’atto è revocabile e quindi anche un testamento successivo implica la revoca del precedente almeno per le disposizioni che ne sono in conflitto (in questo caso sarà quindi importante riuscire a stabilire con certezza la data degli atti).

Le forme ordinarie del testamento sono il testamento olografo e quello per atto di notaio (art. 601 cod. civ.).

Il testamento è olografo quando è scritto per intero. datato  e sottoscritto di mano dal testatore (art. 602 c.c): ATTENZIONE, deve essere scritto a mano dal testatore e non con altri strumenti (macchina da scrivere, pc o altro). La ragione è intuibile in quanto la grafia di colui che l’ha scritto è garanzia di autenticità del documento (non vale quindi quale testamento olografo un foglio scritto a macchina e sottoscritto a mano dal testatore). La firma deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Questo testamento può essere fatto da chiunque abbia la capacità di testare (= di fare testamento) e quindi dai maggiorenni e da coloro che non siano interdetti o non siano capaci di intendere o di volere al momento della redazione dell’atto:  ha il vantaggio che non costa nulla e può essere fatto in qualsiasi momento ma ATTENZIONE a dove lo si mette o a chi lo si affida in quanto, al momento in cui servirà…., bisogna essere sicuri 1) che venga trovato 2) che chi lo trovo lo porti da un notaio per la pubblicazione  e non lo faccia sparire !!!

Il testamento per atto di notaio può essere pubblico o segreto:

E’ Pubblico quando il testatore – alla presenza di due testimoni – dichiara la propria volontà al notaio che redige l’atto (art. 603 c.c), che verrà poi firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni: in questo caso quindi sia il notaio che i testimoni sanno il contenuto anche se per motivi di segreto professionale non possono divulgarlo.

Segreto è invece quello che viene compilato prima e consegnato in busta chiusa al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto – artt. 604-605 c.c.). Può essere scritto e firmato dal testatore o scritto anche da un terzo ma in questo caso deve essere sottoscritto dal testatore su ogni foglio (idem nel caso in cui sia scritto con mezzi meccanici). Tale atto viene consegnato dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni  e il testatore deve dichiarare che in tale carta è contenuto il suo testamento. Inoltre la busta che lo contiene deve essere chiusa e sigillata con impronta che non consenta l’apertura senza rottura o alterazione.

Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo o manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizionedel testatore o del notaio nel caso di testamento per atto di notaio (art. 606 c.c)

Avv. Luigi Giordano