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Entro quanto tempo deve essere notificata la contravvenzione a una norma del codice della strada?

La regola è immediatamente e, solo ove subito non possibile, entro 90 giorni (prima dell’introduzione dell’art. 36 L. 120 del 29/7/2010 il termine era di 150 giorni).

Riassumiamo quanto prevede la legge in proposito.

L’art. 201 CDS (codice della strada) regola la materia e stabilisce come principio generale che la contravvenzione debba essere contestata immediatamente al trasgressore quando possibile.

Qualora ciò non sia possibile,  “il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve entro 90 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore” o comunque – ove questi non si identificabile, al soggetto risultante intestatario del veicolo a motore munito di targa dai pubblici registro.

Attenzione: qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati (es il proprietario dl veicolo) sia identificato successivamente, alla commissione della violazione, la notificazione può essere fatta entro i 90 gg dalla data di identificazione del proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri o dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

NB: Per rispettare tale norma, è sufficiente che la contravvenzione sia consegnata entro tale termine al soggetto incaricato della notifica: quindi in questo caso, non si potrà eccepire il fatto che la contravvenzione, benchè sia stata consegnata in tempo, di fatto sia giunta al destinatario dopo i 90 gg.

Il comma 1 bis prevede una casistica dei casi in cui non è prevista la contestazione immediata (es. situazioni di impossibilità oggettiva o di pericolo per la circolazione o altri utenti)  e sono:

a)      impossibilità a raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b)      attraversamento di un incrocio  con semaforo rosso;

c)      sorpasso vietato;

d)      mancanza trasgressore (es divieto di sosta);

e-f-g-g bis) accertamento con dispositivi elettronici (es autovelox, accesso centri storici – traffico illimitato – tutor ed altri).

L’elencazione dei casi previsti dal art. 384 del regolamento CDS e del art 201 Cds che giustifica la mancata contestazione immediata della violazione, non è esaustiva, ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa; sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisatale, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori (Cassazione civile, sez. II, 08/05/2012, n. 7014)

 Pertanto, riassumendo:

1)      la contestazione deve essere immediata ove possibile.

2)      Negli altri casi, la contestazione, con l’indicazione dei motivi per cui non è stata contesta tata immediatamente deve avvenire entro 90 giorni da quello in cui è stato possibile individuare il trasgressore o il proprietario del veicolo.

In mancanza di quanto sopra, può essere proposta opposizione sul solo motivo della tardività della contestazione / notifica (invitiamo comunque a leggere per intero l’art. 201 cds per verificare che nel caso che interessa sia stato rispettato o meno quanto ivi previsto).

 Avv. Luigi Giordano