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Qualora l’amministratore di condominio uscente ometta di effettuare il passaggio delle consegne al nuovo amministratore il rimedio più veloce è proporre al Tribunale il ricorso ex art. 700 cpc, norma che disciplina i provvedimenti di urgenza.

Il nuovo amministratore per poter svolgere il proprio incarico ha infatti necessità di avere tutti i documenti del condominio quali registro assemblee, certificazioni degli impianti, nonché di avere contezza della situazione contabile, con accesso al conto corrente per verificare la situazione dei pagamenti delle rate di spese condominiali e la pendenza di eventuali fatture da pagare ai fornitori ecc.

Poter avere tali documenti nel più breve termine possibile è di assoluta necessità per non esporre il condominio a danno grave ed irreparabile (si pensi ad esempio se, mancando una certificazione di conformità degli impianti – o fosse scaduta – il condominio subisse un sinistro a causa del malfunzionamento proprio di tale impianto).

Non va sottovalutato il fatto che il nuovo amministratore, qualora non si attivasse per accelerare il passaggio delle consegne, potrebbe essere a sua volta responsabile di eventuali danni avvenuti medio termine al condominio.

Per ottenere un rapido passaggio delle consegne si consiglia pertanto:

1) mandare subito una diffida per raccomandata a.r. al vecchio amministratore ad effettuare il passaggio delle consegne entro breve termine (7 giorni) preannunciando che in difetto ci si rivolgerà ad un legale che adirà l’autorità giudiziaria.

2) alla scadenza del termine che precede, passare subito la pratica al legale di fiducia che provvederà a redigere il ricorso ex art. 700 cpc ed a depositarlo in Tribunale.

 I costi di tale procedura saranno poi messi a carico del precedente amministratore inadempiente.

 Avv. Luigi Giordano