Skip to main content

Non sempre il pedone investito  ha ragione  al 100%.

Se è vero che il pedone – quale parte debole rispetto ad un veicolo – è tutelato dalla legge, nondimeno lo stesso è comunque tenuto a rispettare le norme del Codice della strada.

Il comportamento del pedone  quando attraversa è disciplinato dall’art. 190 CDS comma 2: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

Il successivo comma 3) pone il divieto ai pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni ed attraversare le piazze ed i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali anche se a distanza superiore a 100 mt.

Quando il pedone ha la precedenza?

Il pedone che attraversa sulle strisce – qualora il traffico non sia regolato da agenti o da semafori – ha la precedenza (art. 191 CDS).

Al contrario  “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”  (art. 190 c. 5 CDS).

Nel caso di investimento di pedone che attraversi fuori dalle strisce o comunque in modo non corretto, andrà tenuto presente anche il comportamento del conducente del veicolo investitore per ravvisare quantomeno un concorso di colpa.

Infatti, “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5399

Infine alcuni consigli (ovvi ma non sempre nell’emergenza si ha la lucidità per ricordarli) ai fini della domanda di risarcimento danni:

1)     prendere i dati del responsabile (almeno la targa) o di eventuali testimoni e fare delle fotografie al luogo ed al veicolo investitore (i conducenti hanno l’obbligo di fornire tali dati – art. 189 c. 4 CDS);

2)     far intervenire le autorità per l’accertamento dell’investimento;

3)     farsi accertare le lesioni subite al pronto soccorso o da altro medico;

4)     affidare la pratica ad un legale di fiducia.

Ricordiamo che l’investitore – a prescindere dalla responsabilità in merito all’indicente – è tenuto a fermarsi ed a prestare soccorso (art. 189 CDS) incorrendo altrimenti in diversa ed autonoma sanzione dei carattere penale (art. 189 comma 6 CDS)

Avv. Luigi Giordano