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Il danno parentale è il danno subito per la perdita di un prossimo congiunto a seguito di un fatto illecito dovuto a responsabilità altrui: il caso purtroppo più ricorrente è l’incidente stradale.

L’entità del risarcimento di tale danno varia in ragione del grado di parentela: più stretto era il rapporto di parentela con la vittima, maggiore sarà il risarcimento dovuto.

Altri criteri che vengono tenuti presenti in sede di liquidazione sono la convivenza con la vittima, la presenza di altri familiari in vita (es diverso è il caso della perdita di un figlio unici da quello di un figlio di una famiglia numerosa), l’età della vittima e quella del parente. Non esistono criteri univoci: il danno va quantificato caso per caso.

Il Tribunale di Milano ha adottato delle tabelle che costituiscono un punto di riferimento per la maggior parte dei Tribunali e prevede per l’anno 2013 le seguenti cifre:

danno a favore di

Ciascun genitore per perdita di un figlio:               da E.163.080,00 a E.326.150,00

Del figlio per morte di un genitore                          da E.163.080,00 a E.326.150,00

Del coniuge (non separato) e del convivente       da E.163.080,00 a E.326.150,00

Del fratello per morte di un fratello                        da E.23.600,00 a E.141.620,00

Del nonno per morte di un nipote                           da E.23.600,00 a E.141.620,00

 Come si vede la forbice dei risarcimenti è molto ampia e il danno andrà pur sempre valutato in via equitativa.

 Nell’ottica di adeguare il più possibile la liquidazione del danno al caso concreto, la Cassazione ha stabilito che “ai fini della liquidazione del danno alla persona, il giudice di merito può assumere come parametro di riferimento le tabelle utilizzate nei vari tribunali; tuttavia, trattandosi di un criterio equitativo, il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato, esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e procedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto. In particolare, una volta che il giudice abbia fatto esplicito richiamo a determinate tabelle, è tenuto a dare conto esattamente delle ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di discostarsene”. Cassazione civile, sez. III, 29/05/2012, n. 8557.

 Da segnalare infine che una recente sentenza della Cassazione (n. 4253 del 16/3/2012) ha previsto che il danno da perdita di rapporto parentale riguarda la famiglia nucleare tipica (composta dal padre, la madre ed figli) e riguarda quindi la perdita del rapporto tra questi soggetti: perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da terzi estranei al nucleo familiare più stretto (quali nonni, nipoti, il genero o la nuora) è necessaria una situazione di convivenza in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela: in tale caso la Corte ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale ai nipoti per la perdita del nonno avvenuto in un sinistro stradale.

 E’ quindi onere del danneggiato che intende avere un risarcimento superiore alla media dimostrare lo stretto legale che lo legava alla vittima, non limitandosi al solo rapporto di parentela.

 Trattandosi di cifre importanti, è comunque bene consultare un legale competente perché possa dare i consigli del caso prima di accettare una liquidazione (di regola il compenso del legale sarà corrisposto dall’assicurazione senza aumento di spese per il danneggiato).

 Avv. Luigi Giordano