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pignoramento

conversione / rateizzazione pignoramento

Il debitore ha la possibilità di chiedere di rateizzare il proprio debito  anche dopo aver subito un pignoramento: in questo modo è a lui concessa la possibilità di rientrare e non subire la vendita del bene che spesso viene svenduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, lasciando insoddisfatto il creditore e creando un danno al debitore.

Il rientro rateale – ove concretamente realizzabile – è un vantaggio anche per il creditore che non dovrà attendere i tempi lunghi della procedura esecutiva – superiori a quelli stabiliti dal giudice per il versamento delle rate – e non dovrà sostenere le considerevoli anticipazioni previste per le procedure esecutive immobiliari (avvocato, perito per la stima dell’immobile, pubblicazioni avvisi di vendita sui giornali, notaio delegato alla vendita… ).

I riferimenti normativi sono dati dall’art. 495 cpc che disciplina l’istituto della “Conversione del pignoramento” : tale istanza va formulata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati e consiste nella richiesta al Giudice di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente (e ad eventuali creditori intervenuti) oltre interessi, capitale e spese della procedura.

IMPORTANTE: Con l’istanza va depositata a pena di inammissibilità anche una somma pari a 1/5 dell’importo per cui è stato eseguito il pignoramento: il Giudice fisserà quindi un’udienza a cui dovrà partecipare anche il debitore (nel propio interesse) ed in cui determinerà l’importo totale delle somme dovute e del numero e la scadenza delle rate.

Quando ammette la sostituzione, il Giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata sia sostituita in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento solo all’esito del versamento dell’intera somma determinata dal Giudice.

Se il debitore non completa il pagamento delle rate, quanto versato resterà acquisisto dalla procedura esecutiva e il creditore potrà procedere di nuovo per la soddisfazione del credito residuo; nel caso di pignoramento immobiliare, la procedura continuerà e verrà disposta la vendita dell’immobile.

L’istanza di conversione può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibiltà: se non fosse stato completato il pagamento nei termini previsti dal giudice, si consiglia al debitore di contattate subito il legale del creditore procedente, spiegando le motivazioni del ritardo, al fine di  valutare le soluzioni per consentire il rientro senza porre in vendita il bene immobile pignorato: non farsi sentire sarebbe infatti considerato un cattivo segnale, benchè si comprenda che, a volte, vi siano motivazioni personali date dalle difficoltà economiche che fanno pesare questo passo.

Per venire incontro al debitore , il creditore potrà chiedere al Giudice dell’esecuzione – per esempio – un rinvio dell’udienza che dispone la vendita o chiedere la fissazione di un’udienza di comparizione delle parti: il tutto per allungare i tempi e dar modo al debitore di completare il pagamento.

Avv. Luigi Giordano